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LO STATUTO
DELL’ACCADEMIA OLIMPICA
ACCADEMIA OLIMPICA VICENZA
Associazione riconosciuta iscritta al R.U.N.T.S. Sezione “Altri Enti del Terzo Settore”
giusto decreto Giunta Regione Veneto n. 278 del 23 giugno 2022
(già Ente Morale – R.D. 7 marzo 1935, n. 351 Iscritto il 5 agosto 2010 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza)
Sede in Vicenza, Largo Goethe, 3
Art. 1
DENOMINAZIONE e SEDE
1. L’Accademia degli Olimpici – fondata nel 1555 da un gruppo di umanisti, di cultori delle scienze e di artisti – detta nel XIX secolo “Accademia Olimpica di scienze, lettere ed arti”, assume la denominazione di “ACCADEMIA OLIMPICA – ETS” e, in quanto qualificabile come Ente del Terzo Settore, sarà sottoposta alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
2. L’Accademia Olimpica ha personalità giuridica a seguito di iscrizione al R.U.N.T.S. Sezione “Altri Enti del Terzo Settore” giusto decreto Giunta Regione Veneto n. 278 del 23 giugno 2022.
3. La impresa accademica rimane quella ideata nel 1556 da Elio Belli, raffigurante il circo e le corse che vi si corrono, con il motto: “Hoc opus, hic labor est”.
4. L’Accademia Olimpica ha stabile sede in Vicenza, nell’edificio di proprietà del Comune di Vicenza, annesso al Teatro Olimpico.
5. All’Accademia spetta il diritto di uso gratuito della Sede sociale, del Teatro Olimpico e dell’Odeo a questo annesso, a termine delle convenzioni intercorse con il Comune di Vicenza a partire dalla storica data del 19 gennaio 1813.
Art. 2
OGGETTO – FINALITÀ
1. L’Accademia non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociali e culturali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, l’Accademia esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.
3. In particolare:
– l’Accademia promuove – mediante pubblicazioni, tornate, celebrazioni, corsi di formazione e manifestazioni varie – gli studi letterari, storici, filosofici, scientifici, tecnici, giuridici, economici, sociologici, amministrativi e le attività artistiche, con speciale riguardo alla cultura, alla vita artistica e al progresso della Città di Vicenza e del suo territorio.
– l’Accademia svolge ogni attività editoriale idonea a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali e statutari.
– rientrano nei compiti peculiari dell’Accademia la vigilanza sulla conservazione e l’uso del Teatro Olimpico da essa eretto, la sua valorizzazione mediante manifestazioni d’arte adeguate alla dignità del monumento, la conservazione, l’incremento e la vigilanza sull’uso pubblico della Biblioteca e dell’Archivio.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Accademia potrà inoltre:
– realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, non esclusa la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa ivi compresa la sollecitazione al pubblico o la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
– stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
– partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la Accademia potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
5. L’Accademia non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Spetta al Consiglio di Presidenza individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.
Art. 3
MEMBRI DI DIRITTO
1. Appartengono di diritto all’Accademia, in qualità di Accademici Olimpici “pro tempore”:
a) il Vescovo della Diocesi di Vicenza;
b) il Sindaco di Vicenza;
c) il Presidente dell’Amministrazione provinciale di Vicenza;
d) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
Art. 4
MEMBRI ASSOCIATI
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Accademia i cittadini italiani o stranieri che, con ricerche, pubblicazioni, opere creative, attività professionali, didattiche, educative o con l’esercizio di incarichi pubblici o privati di interesse generale, si siano segnalati nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica, nelle attività e discipline giuridiche, economiche, sociologiche o amministrative, nella promozione della pace e della civiltà .
2. Gli Accademici Olimpici si distinguono in cinque categorie:
a) Ordinari;
b) Corrispondenti;
c) Ordinari fuori ruolo;
d) Corrispondenti fuori ruolo;
e) Onorari.
3. Gli Accademici Olimpici Ordinari, in numero complessivo non superiore a 130 sono ammessi tra coloro che, avendo i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, risultino nati nella città o provincia di Vicenza, o risiedano da almeno tre anni nella Regione Veneto, e abbiano svolto attività particolarmente significativa per la conoscenza, il progresso e il prestigio della società vicentina.
4. Gli Accademici Olimpici Corrispondenti, in numero complessivo non superiore a 40, sono ammessi tra coloro che hanno i requisiti generali di cui ai precedenti commi 1° e 3°, ma non quelli di nascita o di residenza.
5. Gli Accademici Olimpici fuori ruolo sono gli Accademici Ordinari e Corrispondenti:
– che abbiano compiuto l’età di 80 anni;
– che abbiano fatto richiesta di essere trasferiti a questa categoria per motivi personali.
6. Gli Accademici Olimpici Onorari sono ammessi tra coloro che, avendo i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, siano ritenuti meritevoli di particolare onore e considerazione da parte dell’Accademia per il loro alto contributo al progresso della civiltà in ogni sua espressione. Gli Accademici Olimpici Onorari hanno i medesimi diritti degli Accademici Ordinari fuori ruolo, pur non afferendo ad alcuna Classe.
7. Gli Accademici associati possono in qualsiasi momento recedere dall’ente; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Presidenza e ha effetto con lo scadere dell’anno nel corso del quale la stessa è stata presentata.
8. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze dei doveri posti a carico degli Accademici dal presente statuto, l’Accademico, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri che dovrà sentire entrambe le parti, può essere escluso dall’ente con delibera del Corpo Accademico. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.
9. Gli Accademici hanno diritto di esaminare i libri dell’ente, facendone apposita istanza al Consiglio di Presidenza, ma non possono divulgarne il contenuto.
Art. 5
DOVERI DEGLI ACCADEMICI
1. Ciascun Accademico, entrando a far parte dell’Accademia, assume l’impegno di contribuire alla dignità e al prestigio dell’Ente partecipando attivamente alla vita sociale e alle manifestazioni culturali dell’Accademia, e concorrendo al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
2. Ciascun Accademico è tenuto a fare omaggio delle sue pubblicazioni alla Biblioteca accademica.
3. Gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo sono tenuti, in particolare, a frequentare salvo giustificati motivi, le manifestazioni promosse o patrocinate dall’Accademia, con riguardo speciale a quelle destinate allo studio di problemi di interesse per la città e provincia di Vicenza.
4. Gli Accademici Ordinari che, per quattro anni consecutivi, siano stati assenti senza giustificato motivo a tutte le Assemblee Generali del Corpo Accademico, sia in Adunanza Ordinaria che in Adunanza Straordinaria e a tutte le riunioni delle Classi, vengono considerati receduti con deliberazione del Consiglio di Presidenza.
Art. 6
ORGANI DELL’ACCADEMIA
1. Sono organi dell’Accademia:
a) il Corpo Accademico;
b) il Presidente dell’Accademia;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) l’Organo di Controllo se nominato.
Art.7
CORPO ACCADEMICO
1. Il Corpo Accademico è l’organo deliberante dell’Accademia per tutto quanto concerne la struttura e il funzionamento dell’Ente.
2. Fanno parte del Corpo Accademico:
a) Gli Accademici Ordinari e gli Accademici Ordinari fuori ruolo;
b) Gli Accademici Corrispondenti e gli Accademici Corrispondenti fuori ruolo;
c) Gli Accademici Onorari;
d) I membri di diritto pro tempore.
Art. 8
COMPETENZE DELL CORPO ACCADEMICO
1. Sono, in particolare, di competenza del Corpo Accademico:
1) l’ammissione degli Accademici Olimpici Ordinari e Corrispondenti e l’assegnazione degli stessi ad una delle Classi di cui al successivo articolo 12;
2) l’ammissione degli Accademici Olimpici Onorari;
3) la esclusione degli Accademici che si rendessero indegni o comunque fossero di nocumento al prestigio e all’attività dell’Accademia, così come previsto al precedente Art. 4 comma 8.
4) la modifica dello Statuto;
5) le deliberazioni concernenti l’amministrazione straordinaria del patrimonio accademico, specie in fatto di acquisti o alienazioni di beni immobili nonché di accettazione di donazioni, eredità, legati ed atti simili;
6) lo svolgimento, attraverso le tornate accademiche e dell’attività delle Classi, di una costante funzione di stimolo culturale;
7) l’elezione del Presidente dell’Accademia, dei due Vice Presidenti (i Vice Presidenti dovranno appartenere ad una Classe diversa da quella del Presidente), del Segretario, dell’Amministratore e l’elezione dei Presidenti di Classe, per questi ultimi la votazione avverrà separatamente per Classe;
8) l’elezione del Collegio dei Probiviri, dell’organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se queste ultime nomine sono obbligatorie ai sensi di legge o volontariamente adottate;
9) la deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Presidenza e dell’organo di controllo;
10) l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
11) la discussione e la deliberazione sull’indirizzo delle attività accademiche;
12) ogni altra deliberazione su oggetti non espressamente riservati ad altri organi dell’Accademia.
Art. 9
ASSEMBLEA GENERALE DEL CORPO ACCADEMICO
1. Il Corpo Accademico prende le sue deliberazioni in sede di Adunanza Ordinaria o Straordinaria.
2. L’Adunanza Ordinaria per l’adozione delle delibere di ammissione ed esclusione degli Associati di cui ai numeri 1, 2, 3 del precedente art. 8 ha luogo entro i primi tre mesi di ogni anno accademico ed è limitata ai soli Accademici Ordinari, Ordinari fuori ruolo e Onorari.
3. L’Adunanza Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Corpo.
4. Alle convocazioni provvede il Presidente dell’Accademia con lettera spedita per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Salvo quanto previsto all’art. 10 per la modifica dello statuto, per la validità dell’adunanza, sia Ordinaria che Straordinaria, occorre, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei componenti del Corpo, compresi nel computo quelli di diritto.
5. In seconda convocazione, da prevedersi con almeno 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, l’adunanza, sia Ordinaria che Straordinaria, sarà valida con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei componenti del Corpo, computati come sopra. Resta salvo quanto previsto nell’art. 10 circa le modifiche dello Statuto.
6. Sono ammesse deleghe scritte a favore di un altro Accademico componente del Corpo, esclusi gli Onorari, con un massimo di due. Per le nomine alle cariche sociali è ammessa solo una delega scritta a favore di un altro Accademico componente del Corpo, esclusi gli Onorari.
7. Per le decisioni previste ai punti 1), 2), 3) del precedente art. 8 le deleghe potranno essere date solo ad un Accademico della stessa Classe di appartenenza del delegante.
8. Non potrà procedersi a deliberazione su oggetti che non siano stati indicati nell’atto di convocazione. Fermo quanto previsto nell’art. 10 per le modifiche dello Statuto, le proposte si intenderanno approvate, sia in Adunanza Ordinaria che in Adunanza Straordinaria, se risulterà favorevole la metà più uno dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega, salvo per quanto riguarda l’ammissione degli Accademici Olimpici Onorari e gli atti di straordinaria amministrazione, che per essere validamente deliberati dovranno riportare almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega.
9. Alle deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati ai nn. 1, 2, 3, 7, 8 del precedente art. 8 si procederà per voto segreto. In ogni altro caso si procederà per semplice alzata di mano, salvo diversa determinazione dell’Adunanza.
10. Per gli adempimenti di cui ai numeri 7), 8), 10) e 11) del precedente art. 8 il Corpo Accademico è convocato in Adunanza Ordinaria:
1) entro il 31 dicembre per discutere e approvare il programma culturale del nuovo anno accademico e il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario, previa relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno accademico precedente, e altresì per conferire, alle scadenze statutarie e comunque quando si renda necessario, le cariche sociali di cui alle lettere 7) e 8) del precedente art. 8;
2) entro il 31 marzo per discutere e approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente, sentito il parere dell’organo di controllo o del Revisore legale dei conti, se nominati.
11. Per l’approvazione dei bilanci e del programma culturale si procederà per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega. Per le nomine alle cariche sociali si procederà per scheda segreta; riusciranno eletti a ciascuna carica coloro che nella relativa votazione avranno riportato la maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega, purché essi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.
12. In caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano di appartenenza all’Accademia e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.
13. È possibile l’intervento all’assemblea generale del Corpo Accademico, sia in Adunanza Ordinaria che in Adunanza Straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
14. Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’ente debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l’art. 2373 c.c.; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Presidenza non hanno voto.
Art. 10
ASSEMBLEA GENERALE DEL CORPO ACCADEMICO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
1. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono validamente adottate, in sede di Adunanza Straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno il 60% degli Accademici e con il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti in proprio o per delega. Sono ammesse deleghe scritte a favore di un altro Accademico componente del Corpo, esclusi gli Onorari, con un massimo di due.
Art. 11
TORNATE ACCADEMICHE
1. Il Corpo Accademico viene periodicamente convocato informalmente per le tornate accademiche. Esse rappresentano l’occasione primaria per l’incontro tra gli Accademici e per la reciproca comunicazione delle idee, delle esperienze e dei risultati conseguiti da ciascuno, sia nell’ambito degli studi individuali sia di quelli promossi dalla Classe di appartenenza.
2. L’invito alle tornate è diramato dal Presidente dell’Accademia con lettera spedita per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica. Il Consiglio di Presidenza ne fissa le date e gli argomenti.
3. La partecipazione alle tornate costituisce specifico impegno per gli Accademici Ordinari, Ordinari fuori ruolo, Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo, nel duplice senso di presenza alle singole tornate e di personale contributo al loro svolgimento mediante la presentazione di memorie e comunicazioni.
Art. 12
CLASSI ACCADEMICHE
1. Al fine di favorire e coordinare l’attività individuale o di gruppo degli Accademici, sono costituite in seno al Corpo Accademico le Classi di:
– Lettere ed Arti,
– Scienze e Tecnica,
– Diritto, Economia e Amministrazione.
2. Ciascuna Classe è formata dagli Accademici Ordinari, dagli Accademici Ordinari fuori ruolo, dagli Accademici Corrispondenti e dagli Accademici Corrispondenti fuori ruolo secondo l’assegnazione fatta per ciascuno all’atto dell’ammissione.
3. Ogni Classe eleggerà nel proprio seno, tra tutti i propri componenti, un Presidente e un Segretario ed eventualmente un Vice Presidente.
4. L’elezione alle cariche di Classe verrà fatta in coincidenza con l’Assemblea del Corpo Accademico per l’elezione quadriennale del Consiglio di Presidenza, di cui i Presidenti delle tre Classi faranno parte di diritto.
5. Ciascuna Classe svolgerà la propria attività in modo autonomo, adottando un eventuale regolamento da sottoporsi all’approvazione del Consiglio di Presidenza.
6. Al Consiglio stesso spetterà la preventiva approvazione del finanziamento che si rendesse necessario per l’attuazione delle iniziative delle singole Classi.
Art. 13
PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA
1. Il Presidente dell’Accademia ha la rappresentanza legale della stessa. Egli ne firma gli atti ufficiali, presiede il Consiglio di Presidenza, le Assemblee Generali del Corpo Accademico, sia in Adunanza Ordinaria che Straordinaria e le tornate, dirigendone i lavori.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario.
Art. 14
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1. Il Consiglio di Presidenza dura in carica una Olimpiade, a partire dal 1° gennaio dell’anno accademico in cui avviene l’elezione.
2. Esso è formato:
– dal Presidente dell’Accademia, che lo presiede;
– dai due Vice Presidenti di cui uno vicario nominato dal Presidente dell’Accademia;
– dai Presidenti delle Classi Accademiche;
– dal Segretario;
– dall’Amministratore.
3. Non possono far parte del Consiglio di Presidenza e se nominati decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 cod. civ.
Il Presidente, i due Vice Presidenti , il Segretario e l’Amministratore sono eletti dal Corpo Accademico tra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo
4. Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, l’Amministratore e i Presidenti delle tre classi sono rieleggibili per non più di un secondo mandato quadriennale consecutivo.
5. Qualora, per qualsiasi causa, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più dei membri del Consiglio, i nuovi eletti dureranno in carica per il resto del quadriennio.
6. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, il Segretario e l’Amministratore funzionano come Ufficio di Presidenza per le deliberazioni urgenti sulle materie di competenza del Consiglio o da esso espressamente delegategli. Tali deliberazioni verranno sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva.
7. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
8. È possibile l’intervento alle riunioni del Consiglio di Presidenza mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
9. In caso di componenti del Consiglio di Presidenza in conflitto di interesse si applicano le disposizioni dell’art. 2475 ter c.c.
Art. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1. Il Consiglio di Presidenza esercita i poteri di amministrazione salva la necessità dell’autorizzazione del Corpo Accademico per gli atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 8, n. 5, che precede), promuove l’attività dell’Accademia e ne coordina i lavori.
In particolare e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) provvede alla vigilanza sulla conservazione e l’uso, da parte dell’Ente proprietario, del Teatro Olimpico, dell’annesso Odeo, dell’Antiodeo e del contiguo edificio in cui l’Accademia ha sede;
2) cura, in collaborazione col Comune di Vicenza e eventualmente con altri Enti, l’organizzazione di manifestazioni artistiche idonee alla valorizzazione del Teatro Olimpico e adeguate alla sua dignità;
3) indice nel rispetto dei termini statutari le Assemblee generali del Corpo Accademico, sia in Adunanza Ordinaria che in Adunanza Straordinaria, determinando gli oggetti da trattare e istruendo le relative proposte particolarmente per quanto riguarda la elezione di nuovi Accademici e la predisposizione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo;
4) provvede all’attuazione delle deliberazioni del Corpo Accademico, curando l’aggiornamento e la conservazione del registro degli Accademici in conformità alle norme dello Statuto;
5) promuove le tornate accademiche e ogni altra manifestazione utile al perseguimento degli scopi istituzionali;
6) cura le pubblicazioni accademiche, e in particolare quella degli atti e delle memorie dell’Accademia attraverso l’edizione dell’«Odeo Olimpico»;
7) promuove e coordina l’attività delle Classi e autorizza la costituzione di “sotto- classi” e “interclassi” per lo studio di particolari materie o gruppi di materie;
8) autorizza, a richiesta degli interessati e per motivate ragioni, il passaggio degli Accademici dall’una all’altra Classe previo parere favorevole delle Classi interessate;
9) vigila sull’osservanza dello Statuto, proponendone l’eventuale revisione al Corpo Accademico;
10) promuove la ricerca dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività accademiche;
11) dispone il passaggio tra i Corrispondenti e i Corrispondenti fuori ruolo degli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo che portino la loro residenza fuori dalla regione Veneto, eccetto il caso che siano nati a Vicenza o nel suo territorio storico. Analogamente dispone il passaggio tra gli Ordinari e Ordinari fuori ruolo degli Accademici Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo che portino la loro residenza in provincia di Vicenza o nella regione Veneto;
12) prende atto delle dichiarazioni di recesso presentate dagli Accademici; dispone il passaggio agli Accademici fuori ruolo, degli Accademici Ordinari e Corrispondenti che abbiano compiuto l’età di 80 anni, o che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 4 comma 5. Dichiara il recesso degli Accademici Ordinari che, per quattro anni consecutivi, siano stati assenti senza giustificato motivo a tutte le Assemblee Generali del Corpo Accademico, sia in Adunanza Ordinaria che in Adunanza Straordinaria e a tutte le riunioni delle Classi.
13) fissa annualmente il numero dei posti disponibili sia di Accademico Ordinario sia di Accademico Corrispondente per ciascuna Classe accademica;
14) designa fra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo un Direttore della Biblioteca e un Conservatore dell’Archivio, determinandone le loro competenze e la durata della carica.
2. Il Direttore della Biblioteca ed il Conservatore dell’Archivio non potranno essere scelti tra i componenti del Consiglio di Presidenza.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno quattro volte all’anno.
Art. 16
AMMISSIONE DEGLI ACCADEMICI
1. Entro il 30 giugno di ogni anno debbono essere presentate all’Accademia le istanze per l’ammissione dei nuovi Accademici Ordinari e/o Corrispondenti. La istanza dovrà precisare la Classe di destinazione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Corpo Accademico delibera sull’ammissione dei nuovi Accademici Ordinari e/o Corrispondenti in relazione alle proposte di ammissione presentate.
3. Il Consiglio di Presidenza deve preliminarmente accertare che ogni candidato sia in possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti dall’art. 4 del presente Statuto, nonché di quelli previsti in particolare dallo stesso articolo rispettivamente per gli Ordinari ed i Corrispondenti.
4. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato.
5. Gli Accademici di nuova nomina verranno presentati al Corpo Accademico in occasione della manifestazione di chiusura dell’anno accademico.
6. Verranno esaminate le sole proposte di ammissione che saranno presentate nei termini, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni che saranno disciplinate nell’apposto Regolamento di ammissione degli Accademici, che dovrà essere approvato dal Corpo Accademico.
7. Gli Accademici Olimpici Onorari sono ammessi dal Corpo Accademico tra coloro che siano ritenuti meritevoli di particolare onore e considerazione da parte dell’Accademia per il loro contributo al progresso della civiltà in ogni sua espressione, come sopra precisato al precedente Art. 4, comma 6. Anche per l’ammissione degli Accademici Olimpici Onorari si osservano le procedure precisate nel Regolamento di cui al comma precedente.
Art. 17
SEGRETARIO
1. Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni degli organi statutari, li sottopone alla firma del Presidente per conferma e li controfirma; vigila sulla conservazione e l’integrità dei libri, dei registri e dell’archivio dell’Accademia; esercita inoltre ogni altra mansione deferitagli dall’eventuale Regolamento all’uopo predisposto dal Consiglio di Presidenza.
Art. 18
AMMINISTRATORE
1. L’Amministratore esegue le deliberazioni degli organi accademici in materia amministrativa e contabile.
2. Cura la contabilità dell’Accademia e provvede alla stesura del progetto di bilancio riferito al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 19
ORGANO DI CONTROLLO
1. La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. Nel caso la nomina dell’organo di controllo non sia obbligatoria, la stessa potrà avvenire su base volontaria su decisione dell’assemblea generale del Corpo Accademico; in quest’ultimo caso varranno le stesse norme previste per la nomina obbligatoria come infra indicato
3. La nomina dell’organo di controllo spetta al Corpo Accademico, il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere all’organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.
4. Nel caso di nomina obbligatoria, a sensi del precedente comma 1, i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. I membri dell’organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.
6. L’organo di controllo, quando nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, c. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
7. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all’art. 30, commi 7 e 8, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
8. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l’intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
ART. 20
REVISORE LEGALE DEI CONTI
1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall’art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Corpo Accademico, il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l’incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l’incarico all’organo di controllo, se e in quanto costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, così come consentito dall’art. 30, c. 6, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente Art. 19. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.
ART. 21
DENUNCIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
1. Se vi è fondato sospetto che i Componenti del Consiglio di Presidenza, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’ente, Accademici, che rappresentino almeno un decimo del totale, l’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Accademia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2409 c.c.
2. Ogni Accademico può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione al Corpo Accademico. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli Accademici, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’art. 2408, secondo comma, del Codice civile.
ART. 22
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è un organo consultivo e di garanzia dell’Accademia ed é composto da 3 (tre) membri, uno per ciascuna Classe, scelti tra gli Accademici Ordinari e gli Accademici Ordinari fuori ruolo – con esclusione dei componenti del Consiglio di Presidenza.
2. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea del Corpo Accademico su una rosa di sei nomi individuati dalla Classi. Ciascuna Classe proporrà due nominativi.
3. Valgono le modalità tutte indicate all’art. 9 per l’assemblea del Corpo accademico.
4. L’Assemblea del Corpo Accademico provvederà tempestivamente a sostituire gli eventuali membri del Collegio dei Probiviri che dovessero cessare, per qualsivoglia motivo, dalla carica sempre scegliendoli all’interno della rosa precedentemente proposta dalle Classi. Il sostituto resterà in carica sino alla successiva scadenza del Collegio dei Probiviri.
5. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per una Olimpiade (quattro anni) e i singoli componenti potranno essere rieletti per una Olimpiade consecutiva.
6. Il Collegio dei Probiviri eleggerà tra i propri componenti il presidente.
7. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di garantire il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di promuovere ogni iniziativa utile al fine dare corretta esecuzione degli impegni derivanti dall’appartenenza degli Accademici all’Accademia Olimpica.
8. Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e delibera validamente a maggioranza dei membri in carica.
9. In particolare, il Collegio dei Probiviri, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto:
– fornirà, se richiesto da qualsiasi parte interessata, il proprio parere su eventuali questioni che dovessero sorgere tra il Consiglio di Presidenza e l’Accademico e tra gli Accademici;
– fornirà, solo se richiesto da una delle parti il proprio parere in merito al procedimento di esclusione di un Accademico;
10. In ogni caso, ì pareri resi dal Collegio dei Probiviri saranno da intendersi come non vincolanti.
ART. 23
DECORRENZA DELL’ANNO ACCADEMICO E DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO
1. L’anno accademico ha inizio con il primo ottobre e si chiude il trenta settembre di ogni anno.
2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, con inizio il primo gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio di Presidenza deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. Il bilancio deve essere sottoposto per l’approvazione al Corpo Accademico entro il 31 marzo di ogni anno come previsto dal precedente Art 9.
4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli Accademici.
ART. 24
PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’Accademia è costituito da:
a) i contributi di Enti pubblici o privati;
b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
c) i proventi di attività e iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
d) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
e) le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
2. Il patrimonio dell’ente potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Accademici, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
4. Il patrimonio dell’ente non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall’art. 22, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Presidenza, ovvero nel caso di sua inerzia l’organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare il Corpo Accademico, in adunanza straordinaria, per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di ente privo di personalità giuridica, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
ART. 25
DURATA
1. La durata dell’Accademia è a tempo indeterminato.
ART. 26
SCIOGLIMENTO
1. L’eventuale scioglimento dell’Accademia la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Corpo Accademico.
2. In caso di scioglimento dell’ente il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017
n. 117 (Codice del terzo Settore).
ART. 27
DIPENDENTI
1. L’ente per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall’art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI
1. Salva l’osservanza di ogni altra disposizione di legge, il Presidente dell’Accademia trasmette annualmente al Ministero competente e alla Regione Veneto la relazione sull’attività svolta dall’Accademia.
2. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l’intervento a riunioni collegiali (riunioni del Corpo Accademico, del Consiglio di Presidenza e dell’organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:
(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
– di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
– di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
– di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
– di fare le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.
(ii) Non è, pertanto, ammesso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.
(iii) L’utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa dell’ente o del singolo avente diritto:
– se organizzato dall’ente, nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dall’ente, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche e i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
– anche se non espressamente previsto nell’avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l’avente diritto dovrà comunicare all’ente, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l’adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);
(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione; l’avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, potendo anch’essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.
ART. 29
RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)
Accademia Olimpica ETS
36100 Vicenza
Tel 0444 324376
C.F.: 00417160249
segreteria@accademiaolimpica.it
Orari di Apertura
Martedì, Mercoledì e Venerdì
h: 10.00/13.00